REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi nn. 129, 134, 135, 188 e 241 del 2001 proposti,
quanto al ricorso n.129/01, dai signori:

DAPRA' AGNESE, PONCIPE' GRAZIA, CAPRARI LUIGI, SAIANI ELISABETTA, SAIANI MINOLA MARIA, MOSCHINI FAVAGROSSA RAFFAELE, SELMI LUIGI, MOTTA UMBERTO, VANDELLI ENZO, BUSANI LUCIANI RICIERO, PALEARI GUIDO, PANIZZA PAOLO e SERAFINI IRENO, in qualità di legali rappresentanti dell'Agenzia Immobiliare Campiglio s.r.l., Amministratrice del Condominio "Al Sole" e del Condominio "Residence dei Fiori", tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluigi Ceruti, Matteo Ceruti e Ottorino Bressanini ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Trento, Via Suffragio n. 78;

CONTRO

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer ed Alessio Falferi con domicilio eletto presso la seconda in Trento, Piazza Dante n. 15 - Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della Provincia Autonoma di Trento;

e nei confronti della

BIORENDENA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Oriola-Galleria Adria n. 12;
per l'annullamento,
della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3401 dd. 22.12.2000 recante valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di massima concernente l'Impianto di teleriscaldamento a biomassa a servizio dell'abitato di Madonna di Campiglio nel Comune di Pinzolo della ditta Biorendena s.r.l., nonché del parere del Comitato provinciale per l'Ambiente n. 36/2000 dd. 9.1.2001 e di tutti gli atti con i precedenti connessi, presupposti o derivati;
quanto al ricorso n. 134/01, da:
CONDOMINIO IL MASO, in persona dell'amministratore in carica, e CAVALIERE GIORGIO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Innocenzo Gorlani e Mario Gorlani e dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi presso il cui studio in Trento, Via Paradisi n. 15/5, sono elettivamente domiciliati;
contro
- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer ed Alessio Falferi, con domicilio eletto presso la seconda in Trento, Piazza Dante n. 15 - Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della Provincia Autonoma di Trento;
- il COMUNE DI PINZOLO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Pontalti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;
e nei confronti di:
- BIORENDENA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Oriola-Galleria Adria n. 12;
- COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
- della deliberazione della Giunta provinciale di Trento 22.12.2000, n. 3401 con cui è stata rilasciata valutazione favorevole con prescrizioni e raccomandazioni in relazione alla valutazione dell'impatto ambientale (v.i.a.) concernente il progetto di massima: "Impianto di teleriscaldamento a biomassa di Madonna di Campiglio";
- del rapporto istruttorio n. 22/2000 redatto dalla Unità Organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento;
- della delibera del Comitato provinciale per l'ambiente n. 36/2000 del 21.11.2000;
- (se ed in quanto occorra) della delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 22.12.2000 avente ad oggetto: "sottoscrizione aumento di capitale sociale della Biorendena S.p.A. mediante conferimento in natura costituito dalla p.f. 4047/3 in C.C. Pinzolo località Colarin;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso ed in particolare dei pareri resi dai servizi provinciali interpellati, nonchè della delibera della Giunta comunale di Pinzolo n. 857 dd. 22.12.1998, nonché dei provvedimenti del Consiglio comunale di Pinzolo n.13 e n.15 del 23.03.2000;
quanto al ricorso n. 135/01, da:
CARLI SEVERINO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Via Paradisi n. 15/5;
CONTRO
- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer ed Alessio Falferi , con domicilio eletto presso la seconda in Trento, Piazza Dante n. 15 - Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della Provincia Autonoma di Trento;
- il COMUNE DI PINZOLO, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
e nei confronti di:
- BIORENDENA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Oriola-Galleria Adria n. 12;
- COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 3401 dd. 22.12.2000 concernente la valutazione di impatto ambientale del progetto di massima "Impianto di teleriscaldamento a biomassa di Madonna di Campiglio - valutazione favorevole con prescrizioni e raccomandazioni", nonché del presupposto parere del Comitato provinciale per l'Ambiente e di tutti gli atti con i precedenti connessi, presupposti o derivati;
quanto al ricorso n. 188/01, da:
CONDOMINIO IL MASO, in persona dell'amministratore in carica, BORTOLAS ORIETTA e ZANINELLI MARCO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Innocenzo Gorlani e Mario Gorlani e dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Trento, Via Paradisi n. 15/5;
CONTRO
- il COMUNE DI PINZOLO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Pontalti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;
- il COMMISSARIO AD ACTA del Comune di Pinzolo, non costituito in giudizio;
- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, non costituita in giudizio;
e nei confronti di
BIORENDENA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Oriola-Galleria Adria n. 12;
per l'annullamento,
- in parte qua delle delibere del Commissario ad acta nn. 1 e 2, rispettivamente del 31.7.2000 e la seconda di data non specificata, ma successiva al 30.3.2001, con cui il Comune di Pinzolo ha adottato in via definitiva la variante al Piano Regolatore Generale, nella parte in cui dispongono la trasformazione della destinazione dell'area, ubicata in località Pramagnan di Madonna di Campiglio, prospiciente al complesso condominiale "Il Maso", e catastalmente censita come p.f. n. 4049/3 C.C. Pinzolo, da "zona a bosco" ad area per "impianti per attrezzature tecnologiche";
- del provvedimento con cui è stata rigettata l'osservazione al nuovo P.R.G. presentata dal sig. Marco Zaninelli in data 10.10.2000;
- in parte qua della delibera della Giunta provinciale n. 3345 del 23.12.2002 di approvazione con modifiche d'ufficio del PRG del Comune di Pinzolo, nella parte in cui non prevede lo stralcio dal PRG dell'area con destinazione urbanistica "impianti per attrezzature tecnologiche" nella località Pramagnan di Madonna di Campiglio e dispone la trasformazione della precedente destinazione "zona a bosco" in zona "impianti per attrezzature tecnologiche";
- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque connesso;
quanto al ricorso n. 241/01 da:
ZANINELLI MARCO, BORTOLAS ORIETTA e FENOTTI FIORELLA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Innocenzo Gorlani e Mario Gorlani e dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Trento, Via Paradisi n. 15/5;
CONTRO
- il COMUNE DI PINZOLO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Pontalti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;
- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer ed Alessio Falferi, con domicilio eletto presso la seconda in Trento, Piazza Dante n. 15 - Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della Provincia Autonoma di Trento;
e nei confronti di:
- BIORENDENA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Oriola-Galleria Adria n. 12;
- COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1064 del 4 maggio 2001 con cui è stato rigettato "per le motivazioni esposte in premessa, il ricorso presentato dai signori Zaninelli Marco, Bortolas Orietta e Fenotti Fiorella, avverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 3401 di data 22.12.2000, per le motivazioni di cui in premessa", ed è stato demandato "alI'Assessore all'Ambiente, sport e pari opportunità la promozione di un confronto con il Sindaco del Comune di Pinzolo al fine di individuare l'esigenza di possibili soluzioni alternative all'attività prospettata;
- della delibera n. 8/2001 del 24.4.2001 con cui il Comitato Provinciale per l'Ambiente ha proposto "alla Giunta provinciale, per le motivazioni esposte in premessa, di rigettare il ricorso presentato dai signori Zaninelli Marco, Bortolas Orietta e Fenotti Fiorella, avverso la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3401 di data 22.12.2000, per le motivazioni di cui in premessa" ed ha proposto "alla Giunta provinciale di valutare l'opportunità di un'eventuale sensibilizzazione del Comune di Pinzolo in ordine alla individuazione di siti più confacenti sia alle esigenze residenziali che al dimensionamento dell'impianto";
- della delibera del 22.12.2000 n. 3401, con cui la Giunta provinciale di Trento ha espresso valutazione positiva con prescrizioni e raccomandazioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di massima, concernente "Impianto di teleriscaldamento a biomassa a servizio dell'abitato di Madonna di Campiglio, così come individuato e definito dagli elaborati progettuali depositati in data 7 agosto 2000;
- del rapporto istruttorio n. 22/2000 della Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale;
- della delibera n. 36/2000 del 21.11.2000 del Comitato provinciale per l'ambiente;
- della delibera n. 99 del 22.12.2000, con cui il Consiglio comunale di Pinzolo ha approvato la sottoscrizione di aumento di capitale sociale della Biorendena S.p.a. mediante conferimento in natura costituito dalla p.f. 4047/3 in C.C. Pinzolo località Colarin;
- della delibera n. 857 del 22.12.1998 della Consiglio comunale di Pinzolo;
- delle delibere n. 13 e n. 15 del 23.3.2000 del Consiglio comunale di Pinzolo;
- nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso.
Visti i ricorsi nonchè, quanto al ricorso n. 188/2001, i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni provinciale, nei ricorsi nn. 129, 134, 135 e 241 del 2001, e comunale, nei ricorsi nn. 134, 188 e 241 del 2001 e della controinteressata Società Biorendena;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 30 ottobre 2003 - relatore il consigliere Silvia La Guardia - l'avv. Ottorino Bressanini (ric. n. 129/01), gli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi (ric. nn. 134/01, 135/01, 188/01 e 241/01) per i ricorrenti, l'avv. Alessio Falferi per l'Amministrazione provinciale resistente (ric. nn. 129/01, 134/01, 135/01 e 241/01) e l'avv. Flavio Maria Bonazza per la controinteressata Biorendena s.r.l. e, in dichiarata sostituzione dell'avv. Luca Pontalti, per l'Amministrazione comunale resistente (ric. nn. 134/01, 188/01 e 241/01).
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con i ricorsi nn. 129, 134, 135 e 241 del 2001 gli interessati hanno separatamente impugnato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, la deliberazione n. 3401 del 22 dicembre 2000 con la quale la Giunta provinciale ha espresso valutazione positiva con prescrizioni e raccomandazioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di massima concernente "Impianto di teleriscaldamento a biomassa a servizio dell'abitato di Madonna di Campiglio" come da progetto presentato dalla società Biorendena s.r.l. di Pinzolo, nonché gli atti a tale provvedimento presupposti e connessi e, con il ricorso n. 241/01, altresì la delibera giuntale 4.5.2001 n. 1064 di reiezione di ricorso amministrativo presentato avverso la V.I.A. e la precedente, conforme proposta del comitato provinciale per l'ambiente n. 8/2001.
Con il ricorso n. 188 del 2001 alcuni dei precedenti ricorrenti hanno impugnato gli atti del Commissario ad acta di adozione in via definitiva della variante al piano regolatore generale del Comune di Pinzolo nella parte in cui è stata disposta la modificazione della destinazione dell'area, prospiciente il complesso condominiale "Il Maso", contrassegnata come p.f. 4049/3 C.C. Pinzolo da "zona a bosco" ad "area per impianti per attrezzature tecnologiche", nonché il provvedimento di reiezione dell'osservazione al nuovo PRG presentata da Zaninelli Marco.
Resistono, controdeducendo puntualmente alle censure, la Provincia autonoma (nei ricorsi nn. 129, 134, 135, 241), il Comune di Pinzolo (nei ricorsi nn. 134, 188 e 241) e la controinteressata Società Biorendena.
Con sentenza interlocutoria n. 17/2002 il T.R.G.A. ha disposto la riunione dei ricorsi nn. 129, 134 e 135 del 2001 ed incombenti istruttori, successivamente eseguiti.
Le parti hanno dimesso memorie.
Con sentenza n. 183/2002 il Tribunale ha disposto la riunione anche dei ricorsi nn. 188/01 e 241/01 e respinto gran parte delle censure proposte, riservando all'esito della istruttoria contestualmente disposta (in particolare CTU) l'esame delle censure riferite all'aspetto della compatibilità, sotto il profilo geologico, idrogeologico e geotecnico, della realizzazione del progetto e, per quanto riguarda il ricorso n. 188/01, della previsione urbanistica di destinazione dell'area in questione ad "impianti per attrezzature tecnologiche". Con motivi aggiunti al ricorso n. 188/01, notificati il 25 e 27 febbraio 2003, è stata impugnata, in parte qua, la deliberazione della Giunta provinciale n. 3345 del 23.12.2002 di approvazione, con modifiche d'ufficio, del PRG di Pinzolo.
Acquisita documentazione, relazione dei consulenti tecnici d'ufficio nonché i chiarimenti richiesti ai medesimi con ordinanza n. 47/2003, dimesse dalle parti proprie relazioni tecniche ed ulteriori memorie, la causa è nuovamente passata in decisione all'udienza del 30 ottobre 2003.
D I R I T T O
Come accennato nella parte espositiva, rimangono da vagliare le censure che - variamente formulate nei vari ricorsi, con denuncia, avverso il provvedimento di V.I.A., di violazione dell'art. 6 l.p. n. 28/1988 ed eccesso di potere, sotto svariati profili e in particolare per carenza di istruttoria ed illogicità di motivazione e, quanto alla trasformazione della destinazione urbanistica dell'area in questione, di violazione degli artt. 26 l.p. 22/91 e 3 P.U.P. e di difetto di istruttoria - attengono alla questione della compatibilità sotto il profilo geologico, idrogeologico e geotecnico della realizzazione del progetto di costruzione di centrale di teleriscaldamento a biomassa positivamente valutato sul piano dell'impatto ambientale e del preordinato mutamento della destinazione dell'area occorrente.
Quanto alla valutazione di impatto ambientale l'art. 6, co 4, l.p. 28/1988 stabilisce che "la Giunta provinciale valuta positivamente l'impatto ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni: a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo - in via prioritaria - alle esigenze di .... salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico".
L'area in località Colarin di Madonna di Campiglio individuata come sedime dell'impianto è classificata dal Piano Urbanistico provinciale come "zona soggetta a controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico".
L'impugnata deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2000 n. 3401 valuta positivamente, in ordine alla compatibilità ambientale, il progetto di massima dell'impianto di teleriscaldamento, indicando, quale prescrizione prioritaria, che "è necessario l'approfondimento dello studio geologico, idrogeologico e geotecnico rivolgendo particolare attenzione al sottosuolo della centrale nonché alla distanza che la stessa deve mantenere dal ciglio della scarpata verso il torrente Sarca" (il Servizio geologico aveva infatti segnalato tale necessità evidenziando, tra l'altro, la presenza in prossimità del sito di escavazioni causate dal torrente Sarca). Apposita relazione geologico-geotecnica è stata acclusa dalla Biorendena S.p.a. in sede di presentazione del progetto definitivo.
La richiesta di approfondimento dello studio geologico, idrogeologico e geotecnico da parte della Giunta evidenzia un mancato positivo riscontro, nel momento in cui veniva espressa la valutazione di compatibilità ambientale, anche della compatibilità con la salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità cui, pure, il 4 comma, lett. a) dell'art. 6 l.p. cit. fa puntuale e vincolante riferimento (valevole riguardo ad ogni tipo di V.I.A. e così tanto all'ipotesi di cui alla lett. c) di valutazione relativa a progetti esecutivi che relativamente a progetti di minor grado di specificità).
La consulenza tecnica d'ufficio disposta con la sentenza n. 183/2002 è giunta alle conclusioni della non idoneità geologica, idrogeologica e geotecnica del sito prescelto alla realizzazione dell'impianto così come proposto nel progetto definitivo.
Il Collegio non ravvede elementi che inducono a discostarsi dalle conclusioni rassegnate dagli ausiliari tecnici.
Le critiche mosse dai consulenti di parte non riescono a evidenziare - visti, anche, i chiarimenti forniti dai CTU sui punti indicati nell'ordinanza n. 47/03 - errori di fatto o inappropriatezza dei metodi valutativi applicati suscettibili di riverbarsi sulla validità delle conclusioni indicate, cui, in sostanza, vengono contrapposte opinioni dissenzienti incentrate su considerazioni opinabili o non rilevanti in ordine alla specifica questione da esaminare.
In particolare non persuade la critica di un eccessivo ricorso a valutazione prudenziali che si tradurrebbero, nel loro complesso, in un'illogica penalizzazione del sito.
Del tutto ragionevole appare, al riguardo, la replica a dette critiche formulata dai consulenti d'ufficio, nella nota di chiarimento; replica con la quale si concorda e di seguito si riporta: "L'ottica prudenziale nelle analisi condotte è connessa al fatto che, proprio perché vi sono alcuni margini di indeterminazione relativi al contesto analizzato, la valutazione dello stato dei luoghi deve essere prudenziale e proprio perché vi sono in alcuni casi limitate misurazioni si deve mantenere un atteggiamento prudente attribuendo importanza alle informazioni penalizzanti raccolte e non limitarne il significato con il conforto della statistica. Inoltre, se non viene attuata una prospettiva di analisi in senso cautelativo laddove gli strumenti pianificatori individuano la presenza di aree critiche recuperabili e aree con penalità gravi o medie inserite in un contesto generale di zone soggette a controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e costituite da depositi di paleofrane, non è chiaro in quali casi essa debba trovare sviluppo. L'approccio con l'ottica prudenziale è ribadito, per esempio, nel caso della persistenza delle discontinuità, infatti: "la stima della persistenza per un certo piano, fasce o superfici specifiche di frattura deve di volta in volta basarsi su un giudizio ingegneristico che deve essere, di proposito, di tipo conservativo (cioè vicino ad una persistenza del 100%); è più sicuro assumere una persistenza del 100% in caso di dubbio". (Raccomandazioni ISRM, pag. 75)".
Né paiono rilevanti in ordine alla soluzione della presente controversia le indicazioni relative ad un eventuale affinamento delle indagini e delle modalità realizzative dell'opera in sede di progetto esecutivo, con introduzione di miglioramenti indicati come idonei a modificare le condizioni del sito e a determinare condizioni di sicurezza anche con la costruzione dell'impianto.
Si tratta infatti di aspetti ed evenienze diversi e successivi rispetto all'ambito ed al tempo delle valutazioni compiute con il provvedimento impugnato di rilascio della V.I.A. favorevole, e non valgono a surrogare indagini e valutazioni in quella sede omessi.
Rimane dunque comprovata la sussistenza del vizio di carenza istruttoria (quanto alla compatibilità geologica e idrogeologica), che ridonda in violazione dell'art. 6 l.p. 28/1988, afferente la deliberazione della Giunta provinciale n. 3401 del 22.12.2000 della quale va dunque disposto l'annullamento. Carenza di istruttoria e conseguente violazione dell'art. 26, co 1, l.p. 22/91 (il quale dispone che "nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione e delle loro varianti devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze di …. stabilità e sicurezza dei terreni in relazione alla localizzazione degli interventi sul territorio") si riscontra nella attribuzione - con gli impugnati provvedimenti di adozione e approvazione del PRG di Pinzolo - di destinazione a "impianti per attrezzature tecnologiche" all'area in questione, atteso che - come chiaramente denota quanto puntualizzato in sede di controdeduzioni alle osservazioni - la modifica della precedente destinazione "a bosco" era strettamente funzionale alla realizzazione dello specifico impianto costituito dalla centrale di teleriscaldamento a biomassa. Una valutazione di compatibilità, sotto il profilo geologico e idrogeologico, della destinazione allo specifico impianto non poteva allora essere totalmente pretermessa e non risulta effettuata, come testimonia il rinvio alle valutazioni da compiere in sede di VIA.
Ne consegue, in accoglimento dei motivi del ricorso n. 188/01 e del relativo motivo aggiunto teso a estendere l'impugnazione alla delibera di approvazione del PRG, l'annullamento, in parte qua, degli impugnati provvedimenti pianificatori.
Le spese del giudizio, comprese quelle di consulenza tecnica, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mandandosi al Presidente per lo svincolo del libretto.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 129/2001, 134/2001, 135/2001, 188/2001 e 241/2001, li accoglie per i profili sopraindicati e, per l'effetto, annulla la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3401 del 22.12.2000 nonché, in parte qua, i provvedimenti di adozione e approvazione del PRG di Pinzolo.
Condanna i resistenti, in via tra loro solidale, a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (comprensivi di onorari) oltre IVA e CPA per ciascun ricorso, di cui metà compensate (e così complessivi € 20.000,00, di cui € 10.000,00 compensati), nonchè a rifondere alla parte che le ha anticipate le spese di consulenza tecnica.
Liquida ai consulenti tecnici le spese e competenze di consulenza come da nota spese da ciascuno presentata (e precisamente € 10.695,23 al dr. R. Rizzotto, € 6.318,39 al dr. A. Sterchele e € 7.191,64 al dr. Chioatto).
Manda al Presidente di disporre lo svincolo del depositato libretto intestato al T.R.G.A. con autorizzazione all'Economo a versare, su richiesta dei consulenti, le somme come sopra liquidate ed a restituire il rimanente alla parte che l'ha costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2003, con l'intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Silvia La Guardia Consigliere estensore
dott. Gianfranco Bronzetti Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il giorno 9 febbraio 2004.

Il Segretario Generale
dott. Fiorenzo Tomaselli

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