REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 129, 134, 135, 188 e 241 del 2001 proposti,
quanto al ricorso n.129/01, dai signori:
DAPRA' AGNESE, PONCIPE' GRAZIA, CAPRARI LUIGI, SAIANI ELISABETTA, SAIANI MINOLA MARIA, MOSCHINI FAVAGROSSA RAFFAELE, SELMI LUIGI, MOTTA UMBERTO, VANDELLI ENZO, BUSANI LUCIANI RICIERO, PALEARI GUIDO, PANIZZA PAOLO e SERAFINI IRENO, in qualità di legali rappresentanti dell'Agenzia Immobiliare Campiglio s.r.l., Amministratrice del Condominio "Al Sole" e del Condominio "Residence dei Fiori", tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluigi Ceruti, Matteo Ceruti e Ottorino Bressanini ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Trento, Via Suffragio n. 78;
CONTRO
la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer ed Alessio Falferi con domicilio eletto presso la seconda in Trento, Piazza Dante n. 15 - Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della Provincia Autonoma di Trento;
e nei confronti della
BIORENDENA s.r.l., in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Oriola-Galleria Adria n. 12;
per l'annullamento,
della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3401 dd. 22.12.2000
recante valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale
del progetto di massima concernente l'Impianto di teleriscaldamento a biomassa
a servizio dell'abitato di Madonna di Campiglio nel Comune di Pinzolo della
ditta Biorendena s.r.l., nonché del parere del Comitato provinciale per
l'Ambiente n. 36/2000 dd. 9.1.2001 e di tutti gli atti con i precedenti connessi,
presupposti o derivati;
quanto al ricorso n. 134/01, da:
CONDOMINIO IL MASO, in persona dell'amministratore in carica, e CAVALIERE GIORGIO,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Innocenzo Gorlani e Mario Gorlani e dagli
avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi presso il cui studio in Trento, Via
Paradisi n. 15/5, sono elettivamente domiciliati;
contro
- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale
in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana
Fozzer ed Alessio Falferi, con domicilio eletto presso la seconda in Trento,
Piazza Dante n. 15 - Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della Provincia
Autonoma di Trento;
- il COMUNE DI PINZOLO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Pontalti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;
e nei confronti di:
- BIORENDENA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Trento, Via Oriola-Galleria Adria n. 12;
- COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante
in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
- della deliberazione della Giunta provinciale di Trento 22.12.2000, n. 3401
con cui è stata rilasciata valutazione favorevole con prescrizioni e
raccomandazioni in relazione alla valutazione dell'impatto ambientale (v.i.a.)
concernente il progetto di massima: "Impianto di teleriscaldamento a biomassa
di Madonna di Campiglio";
- del rapporto istruttorio n. 22/2000 redatto dalla Unità Organizzativa
per la valutazione dell'impatto ambientale dell'Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento;
- della delibera del Comitato provinciale per l'ambiente n. 36/2000 del 21.11.2000;
- (se ed in quanto occorra) della delibera del Consiglio Comunale n. 99 del
22.12.2000 avente ad oggetto: "sottoscrizione aumento di capitale sociale
della Biorendena S.p.A. mediante conferimento in natura costituito dalla p.f.
4047/3 in C.C. Pinzolo località Colarin;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o, comunque,
connesso ed in particolare dei pareri resi dai servizi provinciali interpellati,
nonchè della delibera della Giunta comunale di Pinzolo n. 857 dd. 22.12.1998,
nonché dei provvedimenti del Consiglio comunale di Pinzolo n.13 e n.15
del 23.03.2000;
quanto al ricorso n. 135/01, da:
CARLI SEVERINO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea
Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Via Paradisi
n. 15/5;
CONTRO
- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale
in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana
Fozzer ed Alessio Falferi , con domicilio eletto presso la seconda in Trento,
Piazza Dante n. 15 - Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della Provincia
Autonoma di Trento;
- il COMUNE DI PINZOLO, in persona del Sindaco in carica, non costituito in
giudizio;
e nei confronti di:
- BIORENDENA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Trento, Via Oriola-Galleria Adria n. 12;
- COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante
in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 3401 dd. 22.12.2000 concernente
la valutazione di impatto ambientale del progetto di massima "Impianto
di teleriscaldamento a biomassa di Madonna di Campiglio - valutazione favorevole
con prescrizioni e raccomandazioni", nonché del presupposto parere
del Comitato provinciale per l'Ambiente e di tutti gli atti con i precedenti
connessi, presupposti o derivati;
quanto al ricorso n. 188/01, da:
CONDOMINIO IL MASO, in persona dell'amministratore in carica, BORTOLAS ORIETTA
e ZANINELLI MARCO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Innocenzo Gorlani e Mario
Gorlani e dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi presso il cui studio
sono elettivamente domiciliati in Trento, Via Paradisi n. 15/5;
CONTRO
- il COMUNE DI PINZOLO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Pontalti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;
- il COMMISSARIO AD ACTA del Comune di Pinzolo, non costituito in giudizio;
- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale
in carica, non costituita in giudizio;
e nei confronti di
BIORENDENA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Trento, Via Oriola-Galleria Adria n. 12;
per l'annullamento,
- in parte qua delle delibere del Commissario ad acta nn. 1 e 2, rispettivamente
del 31.7.2000 e la seconda di data non specificata, ma successiva al 30.3.2001,
con cui il Comune di Pinzolo ha adottato in via definitiva la variante al Piano
Regolatore Generale, nella parte in cui dispongono la trasformazione della destinazione
dell'area, ubicata in località Pramagnan di Madonna di Campiglio, prospiciente
al complesso condominiale "Il Maso", e catastalmente censita come
p.f. n. 4049/3 C.C. Pinzolo, da "zona a bosco" ad area per "impianti
per attrezzature tecnologiche";
- del provvedimento con cui è stata rigettata l'osservazione al nuovo
P.R.G. presentata dal sig. Marco Zaninelli in data 10.10.2000;
- in parte qua della delibera della Giunta provinciale n. 3345 del 23.12.2002
di approvazione con modifiche d'ufficio del PRG del Comune di Pinzolo, nella
parte in cui non prevede lo stralcio dal PRG dell'area con destinazione urbanistica
"impianti per attrezzature tecnologiche" nella località Pramagnan
di Madonna di Campiglio e dispone la trasformazione della precedente destinazione
"zona a bosco" in zona "impianti per attrezzature tecnologiche";
- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque connesso;
quanto al ricorso n. 241/01 da:
ZANINELLI MARCO, BORTOLAS ORIETTA e FENOTTI FIORELLA, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Innocenzo Gorlani e Mario Gorlani e dagli avv.ti Marco Dalla Fior
e Andrea Lorenzi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Trento,
Via Paradisi n. 15/5;
CONTRO
- il COMUNE DI PINZOLO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Pontalti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;
- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale
in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana
Fozzer ed Alessio Falferi, con domicilio eletto presso la seconda in Trento,
Piazza Dante n. 15 - Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della Provincia
Autonoma di Trento;
e nei confronti di:
- BIORENDENA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Trento, Via Oriola-Galleria Adria n. 12;
- COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante
in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1064 del 4 maggio 2001
con cui è stato rigettato "per le motivazioni esposte in premessa,
il ricorso presentato dai signori Zaninelli Marco, Bortolas Orietta e Fenotti
Fiorella, avverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 3401 di data
22.12.2000, per le motivazioni di cui in premessa", ed è stato demandato
"alI'Assessore all'Ambiente, sport e pari opportunità la promozione
di un confronto con il Sindaco del Comune di Pinzolo al fine di individuare
l'esigenza di possibili soluzioni alternative all'attività prospettata;
- della delibera n. 8/2001 del 24.4.2001 con cui il Comitato Provinciale per
l'Ambiente ha proposto "alla Giunta provinciale, per le motivazioni esposte
in premessa, di rigettare il ricorso presentato dai signori Zaninelli Marco,
Bortolas Orietta e Fenotti Fiorella, avverso la deliberazione della Giunta Provinciale
n. 3401 di data 22.12.2000, per le motivazioni di cui in premessa" ed ha
proposto "alla Giunta provinciale di valutare l'opportunità di un'eventuale
sensibilizzazione del Comune di Pinzolo in ordine alla individuazione di siti
più confacenti sia alle esigenze residenziali che al dimensionamento
dell'impianto";
- della delibera del 22.12.2000 n. 3401, con cui la Giunta provinciale di Trento
ha espresso valutazione positiva con prescrizioni e raccomandazioni in ordine
alla compatibilità ambientale del progetto di massima, concernente "Impianto
di teleriscaldamento a biomassa a servizio dell'abitato di Madonna di Campiglio,
così come individuato e definito dagli elaborati progettuali depositati
in data 7 agosto 2000;
- del rapporto istruttorio n. 22/2000 della Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente - Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale;
- della delibera n. 36/2000 del 21.11.2000 del Comitato provinciale per l'ambiente;
- della delibera n. 99 del 22.12.2000, con cui il Consiglio comunale di Pinzolo
ha approvato la sottoscrizione di aumento di capitale sociale della Biorendena
S.p.a. mediante conferimento in natura costituito dalla p.f. 4047/3 in C.C.
Pinzolo località Colarin;
- della delibera n. 857 del 22.12.1998 della Consiglio comunale di Pinzolo;
- delle delibere n. 13 e n. 15 del 23.3.2000 del Consiglio comunale di Pinzolo;
- nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso.
Visti i ricorsi nonchè, quanto al ricorso n. 188/2001, i motivi aggiunti
con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni provinciale,
nei ricorsi nn. 129, 134, 135 e 241 del 2001, e comunale, nei ricorsi nn. 134,
188 e 241 del 2001 e della controinteressata Società Biorendena;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 30 ottobre 2003 - relatore il consigliere Silvia
La Guardia - l'avv. Ottorino Bressanini (ric. n. 129/01), gli avv.ti Marco Dalla
Fior e Andrea Lorenzi (ric. nn. 134/01, 135/01, 188/01 e 241/01) per i ricorrenti,
l'avv. Alessio Falferi per l'Amministrazione provinciale resistente (ric. nn.
129/01, 134/01, 135/01 e 241/01) e l'avv. Flavio Maria Bonazza per la controinteressata
Biorendena s.r.l. e, in dichiarata sostituzione dell'avv. Luca Pontalti, per
l'Amministrazione comunale resistente (ric. nn. 134/01, 188/01 e 241/01).
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con i ricorsi nn. 129, 134, 135 e 241 del 2001 gli interessati hanno separatamente
impugnato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili,
la deliberazione n. 3401 del 22 dicembre 2000 con la quale la Giunta provinciale
ha espresso valutazione positiva con prescrizioni e raccomandazioni in ordine
alla compatibilità ambientale del progetto di massima concernente "Impianto
di teleriscaldamento a biomassa a servizio dell'abitato di Madonna di Campiglio"
come da progetto presentato dalla società Biorendena s.r.l. di Pinzolo,
nonché gli atti a tale provvedimento presupposti e connessi e, con il
ricorso n. 241/01, altresì la delibera giuntale 4.5.2001 n. 1064 di reiezione
di ricorso amministrativo presentato avverso la V.I.A. e la precedente, conforme
proposta del comitato provinciale per l'ambiente n. 8/2001.
Con il ricorso n. 188 del 2001 alcuni dei precedenti ricorrenti hanno impugnato
gli atti del Commissario ad acta di adozione in via definitiva della variante
al piano regolatore generale del Comune di Pinzolo nella parte in cui è
stata disposta la modificazione della destinazione dell'area, prospiciente il
complesso condominiale "Il Maso", contrassegnata come p.f. 4049/3
C.C. Pinzolo da "zona a bosco" ad "area per impianti per attrezzature
tecnologiche", nonché il provvedimento di reiezione dell'osservazione
al nuovo PRG presentata da Zaninelli Marco.
Resistono, controdeducendo puntualmente alle censure, la Provincia autonoma
(nei ricorsi nn. 129, 134, 135, 241), il Comune di Pinzolo (nei ricorsi nn.
134, 188 e 241) e la controinteressata Società Biorendena.
Con sentenza interlocutoria n. 17/2002 il T.R.G.A. ha disposto la riunione dei
ricorsi nn. 129, 134 e 135 del 2001 ed incombenti istruttori, successivamente
eseguiti.
Le parti hanno dimesso memorie.
Con sentenza n. 183/2002 il Tribunale ha disposto la riunione anche dei ricorsi
nn. 188/01 e 241/01 e respinto gran parte delle censure proposte, riservando
all'esito della istruttoria contestualmente disposta (in particolare CTU) l'esame
delle censure riferite all'aspetto della compatibilità, sotto il profilo
geologico, idrogeologico e geotecnico, della realizzazione del progetto e, per
quanto riguarda il ricorso n. 188/01, della previsione urbanistica di destinazione
dell'area in questione ad "impianti per attrezzature tecnologiche".
Con motivi aggiunti al ricorso n. 188/01, notificati il 25 e 27 febbraio 2003,
è stata impugnata, in parte qua, la deliberazione della Giunta provinciale
n. 3345 del 23.12.2002 di approvazione, con modifiche d'ufficio, del PRG di
Pinzolo.
Acquisita documentazione, relazione dei consulenti tecnici d'ufficio nonché
i chiarimenti richiesti ai medesimi con ordinanza n. 47/2003, dimesse dalle
parti proprie relazioni tecniche ed ulteriori memorie, la causa è nuovamente
passata in decisione all'udienza del 30 ottobre 2003.
D I R I T T O
Come accennato nella parte espositiva, rimangono da vagliare le censure che
- variamente formulate nei vari ricorsi, con denuncia, avverso il provvedimento
di V.I.A., di violazione dell'art. 6 l.p. n. 28/1988 ed eccesso di potere, sotto
svariati profili e in particolare per carenza di istruttoria ed illogicità
di motivazione e, quanto alla trasformazione della destinazione urbanistica
dell'area in questione, di violazione degli artt. 26 l.p. 22/91 e 3 P.U.P. e
di difetto di istruttoria - attengono alla questione della compatibilità
sotto il profilo geologico, idrogeologico e geotecnico della realizzazione del
progetto di costruzione di centrale di teleriscaldamento a biomassa positivamente
valutato sul piano dell'impatto ambientale e del preordinato mutamento della
destinazione dell'area occorrente.
Quanto alla valutazione di impatto ambientale l'art. 6, co 4, l.p. 28/1988 stabilisce
che "la Giunta provinciale valuta positivamente l'impatto ambientale qualora
sussistano le seguenti condizioni: a) il progetto risulti globalmente compatibile
con le finalità della presente legge, avuto riguardo - in via prioritaria
- alle esigenze di .... salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità
dal lato geologico ed idrogeologico".
L'area in località Colarin di Madonna di Campiglio individuata come sedime
dell'impianto è classificata dal Piano Urbanistico provinciale come "zona
soggetta a controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico".
L'impugnata deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2000 n. 3401
valuta positivamente, in ordine alla compatibilità ambientale, il progetto
di massima dell'impianto di teleriscaldamento, indicando, quale prescrizione
prioritaria, che "è necessario l'approfondimento dello studio geologico,
idrogeologico e geotecnico rivolgendo particolare attenzione al sottosuolo della
centrale nonché alla distanza che la stessa deve mantenere dal ciglio
della scarpata verso il torrente Sarca" (il Servizio geologico aveva infatti
segnalato tale necessità evidenziando, tra l'altro, la presenza in prossimità
del sito di escavazioni causate dal torrente Sarca). Apposita relazione geologico-geotecnica
è stata acclusa dalla Biorendena S.p.a. in sede di presentazione del
progetto definitivo.
La richiesta di approfondimento dello studio geologico, idrogeologico e geotecnico
da parte della Giunta evidenzia un mancato positivo riscontro, nel momento in
cui veniva espressa la valutazione di compatibilità ambientale, anche
della compatibilità con la salvaguardia delle aree che presentano particolari
fragilità cui, pure, il 4 comma, lett. a) dell'art. 6 l.p. cit. fa puntuale
e vincolante riferimento (valevole riguardo ad ogni tipo di V.I.A. e così
tanto all'ipotesi di cui alla lett. c) di valutazione relativa a progetti esecutivi
che relativamente a progetti di minor grado di specificità).
La consulenza tecnica d'ufficio disposta con la sentenza n. 183/2002 è
giunta alle conclusioni della non idoneità geologica, idrogeologica e
geotecnica del sito prescelto alla realizzazione dell'impianto così come
proposto nel progetto definitivo.
Il Collegio non ravvede elementi che inducono a discostarsi dalle conclusioni
rassegnate dagli ausiliari tecnici.
Le critiche mosse dai consulenti di parte non riescono a evidenziare - visti,
anche, i chiarimenti forniti dai CTU sui punti indicati nell'ordinanza n. 47/03
- errori di fatto o inappropriatezza dei metodi valutativi applicati suscettibili
di riverbarsi sulla validità delle conclusioni indicate, cui, in sostanza,
vengono contrapposte opinioni dissenzienti incentrate su considerazioni opinabili
o non rilevanti in ordine alla specifica questione da esaminare.
In particolare non persuade la critica di un eccessivo ricorso a valutazione
prudenziali che si tradurrebbero, nel loro complesso, in un'illogica penalizzazione
del sito.
Del tutto ragionevole appare, al riguardo, la replica a dette critiche formulata
dai consulenti d'ufficio, nella nota di chiarimento; replica con la quale si
concorda e di seguito si riporta: "L'ottica prudenziale nelle analisi condotte
è connessa al fatto che, proprio perché vi sono alcuni margini
di indeterminazione relativi al contesto analizzato, la valutazione dello stato
dei luoghi deve essere prudenziale e proprio perché vi sono in alcuni
casi limitate misurazioni si deve mantenere un atteggiamento prudente attribuendo
importanza alle informazioni penalizzanti raccolte e non limitarne il significato
con il conforto della statistica. Inoltre, se non viene attuata una prospettiva
di analisi in senso cautelativo laddove gli strumenti pianificatori individuano
la presenza di aree critiche recuperabili e aree con penalità gravi o
medie inserite in un contesto generale di zone soggette a controllo geologico,
idrogeologico, valanghivo e costituite da depositi di paleofrane, non è
chiaro in quali casi essa debba trovare sviluppo. L'approccio con l'ottica prudenziale
è ribadito, per esempio, nel caso della persistenza delle discontinuità,
infatti: "la stima della persistenza per un certo piano, fasce o superfici
specifiche di frattura deve di volta in volta basarsi su un giudizio ingegneristico
che deve essere, di proposito, di tipo conservativo (cioè vicino ad una
persistenza del 100%); è più sicuro assumere una persistenza del
100% in caso di dubbio". (Raccomandazioni ISRM, pag. 75)".
Né paiono rilevanti in ordine alla soluzione della presente controversia
le indicazioni relative ad un eventuale affinamento delle indagini e delle modalità
realizzative dell'opera in sede di progetto esecutivo, con introduzione di miglioramenti
indicati come idonei a modificare le condizioni del sito e a determinare condizioni
di sicurezza anche con la costruzione dell'impianto.
Si tratta infatti di aspetti ed evenienze diversi e successivi rispetto all'ambito
ed al tempo delle valutazioni compiute con il provvedimento impugnato di rilascio
della V.I.A. favorevole, e non valgono a surrogare indagini e valutazioni in
quella sede omessi.
Rimane dunque comprovata la sussistenza del vizio di carenza istruttoria (quanto
alla compatibilità geologica e idrogeologica), che ridonda in violazione
dell'art. 6 l.p. 28/1988, afferente la deliberazione della Giunta provinciale
n. 3401 del 22.12.2000 della quale va dunque disposto l'annullamento. Carenza
di istruttoria e conseguente violazione dell'art. 26, co 1, l.p. 22/91 (il quale
dispone che "nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione e delle
loro varianti devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze
di
. stabilità e sicurezza dei terreni in relazione alla localizzazione
degli interventi sul territorio") si riscontra nella attribuzione - con
gli impugnati provvedimenti di adozione e approvazione del PRG di Pinzolo -
di destinazione a "impianti per attrezzature tecnologiche" all'area
in questione, atteso che - come chiaramente denota quanto puntualizzato in sede
di controdeduzioni alle osservazioni - la modifica della precedente destinazione
"a bosco" era strettamente funzionale alla realizzazione dello specifico
impianto costituito dalla centrale di teleriscaldamento a biomassa. Una valutazione
di compatibilità, sotto il profilo geologico e idrogeologico, della destinazione
allo specifico impianto non poteva allora essere totalmente pretermessa e non
risulta effettuata, come testimonia il rinvio alle valutazioni da compiere in
sede di VIA.
Ne consegue, in accoglimento dei motivi del ricorso n. 188/01 e del relativo
motivo aggiunto teso a estendere l'impugnazione alla delibera di approvazione
del PRG, l'annullamento, in parte qua, degli impugnati provvedimenti pianificatori.
Le spese del giudizio, comprese quelle di consulenza tecnica, seguono la soccombenza
e sono liquidate in dispositivo, mandandosi al Presidente per lo svincolo del
libretto.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del
Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi
riuniti nn. 129/2001, 134/2001, 135/2001, 188/2001 e 241/2001, li accoglie per
i profili sopraindicati e, per l'effetto, annulla la deliberazione della Giunta
provinciale di Trento n. 3401 del 22.12.2000 nonché, in parte qua, i
provvedimenti di adozione e approvazione del PRG di Pinzolo.
Condanna i resistenti, in via tra loro solidale, a rifondere ai ricorrenti le
spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (comprensivi di onorari) oltre
IVA e CPA per ciascun ricorso, di cui metà compensate (e così
complessivi € 20.000,00, di cui € 10.000,00 compensati), nonchè
a rifondere alla parte che le ha anticipate le spese di consulenza tecnica.
Liquida ai consulenti tecnici le spese e competenze di consulenza come da nota
spese da ciascuno presentata (e precisamente € 10.695,23 al dr. R. Rizzotto,
€ 6.318,39 al dr. A. Sterchele e € 7.191,64 al dr. Chioatto).
Manda al Presidente di disporre lo svincolo del depositato libretto intestato
al T.R.G.A. con autorizzazione all'Economo a versare, su richiesta dei consulenti,
le somme come sopra liquidate ed a restituire il rimanente alla parte che l'ha
costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2003,
con l'intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Silvia La Guardia Consigliere estensore
dott. Gianfranco Bronzetti Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il giorno 9 febbraio
2004.
Il Segretario Generale
dott. Fiorenzo Tomaselli